Settore pubblico ed efficienza energetica: direttiva 2006/32/CE

Secondo la direttiva 2006/32/CE il settore pubblico deve svolgere un ruolo esemplare nella promozione di una politica di efficienza energetica.
La Direttiva 2006/32/CE è stata recepita in Italia da un apposito decreto legislativo, approvato in via definitiva lo scorso 30 maggio, che agli articoli 12-15 contiene disposizioni proprio in materia di efficienza energetica nel settore pubblico. Nello specifico, le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato. Oltre a questo, dovranno redigere la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e affiggere l’attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Gli apparecchi, gli impianti, agli autoveicoli e le attrezzature acquistate dalle pubbliche amministrazioni dovranno avere un ridotto consumo di energia. Per quanto riguarda le procedure di gara, il decreto stabilisce che “agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente l’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell’Amministrazione” (art. 15, comma 1).
Il decreto prevede anche il monitoraggio e la comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, riguardante l'efficienza energetica. I responsabili delle pubbliche amministrazioni devono trasmettere all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, le cui funzioni saranno svolte dall'ENEA, una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica effettuate.