Puglia: legge per l’edilizia sostenibile
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 93 del 13 giugno 2008, la legge regionale n. 13 del 10 giugno “Norme per l’abitare sostenibile”.
Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Gli obiettivi della legge sono la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia e nel rispetto della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Vengono definite le disposizioni e le modalità costruttive sostenibili da introdurre negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
Risparmio energetico
Gli strumenti di governo del territorio devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire gli obiettivi di sostenibilità, anche in coerenza con il Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge regionale n. 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio). Anche attraverso un regolamento coerente con il DLgs 192/2005 la Regione individuerà i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale, anche attraverso l’individuazione di standard ottimali per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’illuminazione e gli interventi sugli involucri e sugli impianti. Tra le indicazioni regionali per l’approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie ci sono fonti energetiche rinnovabili, sistemi di riscaldamento centralizzati e sistemi cogenerazione/trigenerazione. Mentre per la realizzazione degli interventi edilizi, la legge prevede l’uso di materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive ecologicamente compatibili, riciclabili, riciclati e di provenienza locale, e che consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali.
Certificazione della sostenibilità degli edifici
La certificazione della sostenibilità degli edifici ha carattere volontario e comprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al DLgs 192/2005. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, saranno definite la procedura di accreditamento dei professionisti e delle organizzazioni che possono rilasciare il certificato e la procedura per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per i relativi controlli. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno approvati un apposito disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo. Il disciplinare tecnico conterrà i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 192/2005, e costituirà riferimento per l’elaborazione degli strumenti edilizi e urbanistici comunali. Le linee guida conterranno indicazioni per effettuare l’analisi del sito, spiegazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i metodi di calcolo, la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati.
Scomputo degli extravolumi per l’isolamento termico
Anche in Puglia saranno scomputati i maggiori volumi necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico.





